Fonte: INPS
L’INPS – con Messaggio dell’11 novembre 2024, n. 3748 – ha fornito dei chiarimenti in merito alla operatività dell’art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
Nel dettaglio, il MLPS ha precisato che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 , continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.