Fonte: MySolution
ADEMPIMENTI
Pubblicato il software per la compilazione della CU 2025
L’Agenzia Entrate ha pubblicato il software per la compilazione della CU 2025.
Le novità – Tra le novità del modello ricordiamo il “bonus Natale”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. Nella CU 2025, sono stati introdotti nuovi campi specifici per il bonus tredicesima:
- il punto 721 indica il reddito di lavoro dipendente considerato ai fini della verifica della capienza.
- il punto 723 riporta l’indennità erogata.
- il punto 724 indica l’indennità non erogata.
- il punto 725 mostra l’importo dell’indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio.
- il punto 726 riporta i giorni di lavoro dipendente utilizzati per il calcolo dell’importo spettante.
La CU è stata inoltre aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.
La disciplina dei fringe benefit per i dipendenti ha subito importanti modifiche, recepite nella CU 2025. Le principali novità sono:
- conferma delle soglie di esenzione: 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico e 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.
- estensione temporale: le soglie sono state confermate non solo per il 2025, ma anche per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
- nuova agevolazione per neo-assunti: soglia di esenzione fino a 5.000 euro per dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, valida per i primi due anni dall’assunzione e riservata a chi si trasferisce a più di 100 km dalla precedente residenza;
- inclusione di nuove voci quali: i rimborsi per utenze domestiche e locazioni, nonché interessi sul mutuo dell’abitazione principale.
Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Esso deve essere indicato nel punto 479. Questo trattamento integrativo speciale, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, è riservato ai lavoratori del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti termali per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. Il beneficio consiste in un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Questo trattamento non concorre alla formazione del reddito fiscale e previdenziale del lavoratore. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono responsabili dell’erogazione di questo trattamento integrativo speciale e devono riportarlo correttamente nella Certificazione Unica. Inoltre, potranno recuperare il credito derivante dall’erogazione mediante compensazione, utilizzando il codice tributo 1702 nel modello F24.
Il modello fa infine spazio all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
La CU 2025 prevede una nuova sezione dedicata all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Questa misura è stata introdotta dall’art. 7 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie. È importante notare che l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente:
- ai compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive previste dall’art. 89, comma 2, del CCNL dell’Area Sanità triennio 2019-2021.
- al personale cui si applicano i CCNL del comparto Sanità, ovvero i dipendenti delle Aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva non può essere applicata:
- ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata.
- a soggetti ai quali non si rendono applicabili i contratti collettivi citati.
Per la corretta compilazione della Certificazione Unica 2025 è necessario:
- utilizzare i nuovi campi da 671 a 673, dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive.
- inserire l’importo dell’imposta sostitutiva operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario nell’apposito nuovo punto.
- compilare la sezione “Dati fiscali – Somme assoggettate ad imposta sostitutiva – Mance e prestazioni aggiuntive sanitari”, prestando particolare attenzione alla sotto sezione “Prestazioni aggiuntive del personale sanitario”.
La corretta compilazione di questa sezione della CU 2025 è fondamentale per garantire il corretto trattamento fiscale delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. È essenziale verificare attentamente l’applicabilità dell’imposta sostitutiva in base alle specifiche condizioni del personale e del contesto lavorativo.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Siglato l’Accordo di rinnovo delle Agenzie di Somministrazione, Accordo 3 febbraio 2025
In data 3 febbraio 2025, è stato siglato – tra Assolavoro e Felsa Cisl, NIdiL Cgil e UILTemp – l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione.
Di seguito, le principali novità:
- Formazione e Sviluppo delle Competenze – l’Accordo di rinnovo introduce un’attenzione particolare alla formazione professionale e allo sviluppo delle competenze professionali. Viene regolato, infatti, in modo pattizio l’utilizzo delle risorse del fondo Formatemp dedicate alla formazione, allineandosi alle recenti modifiche normative introdotte dal “Collegato Lavoro”. Grazie a queste risorse, ogni anno oltre 300mila persone ricevono formazione gratuita e un terzo di loro accede immediatamente a un’opportunità lavorativa concreta;
- Potenziamento del Welfare sanitario – si prevede un potenziamento delle prestazioni sanitarie e assicurative per i lavoratori in somministrazione. L’obiettivo è migliorare il benessere dei dipendenti e aumentare le politiche di fidelizzazione, un tema sempre più centrale nel mercato del lavoro.
DIRITTO DEL LAVORO
Corte Costituzionale: i quesiti referendari inerenti il Jobs Act
Corte Costituzionale: Sentenza 7 febbraio 2025, n. 11 – Cittadinanza; Sentenza 7 febbraio 2025, n. 12 – Jobs Act; Sentenza 7 febbraio 2025, n. 13 – Indennità di licenziamento; Sentenza 7 febbraio 2025, n. 14 – Contratti a termine; Sentenza 7 febbraio 2025, n. 15 – Responsabilità dell’imprenditore committente
La Corte Costituzionale – con una serie di sentenze del 7 febbraio 2025 – ha reso noti gli intendimenti in merito alla materia di cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento, disciplina dei contratti a termine e responsabilità dell’imprenditore committente.
Al riguardo, è stata disposta:
- l’ammissibilità del referendum diretto ad abrogare congiuntamente l’intero articolo 9, comma 1, lettera f), della Legge n. 91/1992 e, limitatamente ad alcune parole, l’articolo 9, comma 1, lettera b), al fine di concedere a tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea la possibilità di presentare richiesta di concessione della cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale in Italia;
- l’ammissibilità della richiesta di abrogazione del D.Lgs. n. 23/2015, che ha attuato una delle deleghe legislative conferite al Governo con il c.d. Jobs Act;
- l’ammissibilità del referendum per l’abrogazione dell’articolo 8 della Legge n. 604/1966, limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima (pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione dell’indennità da licenziamento illegittimo;
- l’ammissibilità del referendum per l’abrogazione di alcune previsioni (articoli 19, commi 1, 1-bis e 4, e 21, comma 01, del D.Lgs. n. 81/2015) che attualmente consentono la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato (e anche la loro proroga e/o il rinnovo) fino a un anno senza dover fornire alcuna giustificazione, e, per quelli di durata superiore, sulla base di una giustificazione individuata dalle parti, anche se non prevista né dalla legge, né dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale;
- l’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui esclude la responsabilità solidale dell’imprenditore committente per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
I chiarimenti del MLPS su decontribuzione lavoratrici madri e lavoro intermittente
MLPS, Interpello 5 febbraio 2025, n. 2
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – conInterpello del 5 febbraio 2025, n. 2 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dell’art. 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023, n. 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente.
Al riguardo, secondo il MLPS non sembrano ravvisarsi elementi ostativi ad utilizzare tale sgravio alla richiamata tipologia di rapporto di lavoro, atteso che l’art. 1, commi da 180 a 182, della legge di bilancio per il 2024, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita ad escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.
Pertanto, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – si ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire ad un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione.
Conseguentemente, il beneficio contributivo in commento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Pubblicato da Fondoprofessioni l’Avviso n. 3/2025
In data 29 gennaio 2025, Fondoprofessioni ha pubblicato l’Avviso n. 3/2025 “Piani formativi pluriaziendali”, che finanzia la realizzazione di piani formativi pluriaziendali, progettati in seguito ad analisi dei bisogni, con l’obiettivo di aggregare la domanda formativa di più studi e aziende, su base di settore, area professionale o territorio.
Nello specifico, i piani formativi finanziati dovranno esclusivamente riguardare uno o più dei seguenti ambiti:
- digitalizzazione e innovazione tecnologica;
- utilizzo dell’intelligenza artificiale;
- innovazione organizzativa, di servizio e di processo;
- welfare e benessere aziendale;
- formazione specifica settoriale contabile, fiscale, lavoristica, legale, sanitaria, tecnica;
- economia verde e salvaguardia ambientale;
- sviluppo dell’internazionalizzazione;
- tecniche e azioni di marketing;
- responsabilità sociale d’impresa/sostenibilità ESG;
- cultura aziendale di parità di genere, anche finalizzata alla specifica certificazione;
- cultura aziendale di inclusione;
- competenze trasversali/sviluppo abilità personali.
INPGI
Giornalisti professionisti: contributi INPGI 2025
INPGI, Circolare 10 febbraio 2025, n. 2
L’INPGI – con Circolare del 10 febbraio 2025, n. 2 – ha reso noti i contributi minimi per l’anno 2024 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata oltre ai contributi volontari.
Il provvedimento in specie, inoltre, affronta la liquidazione “una tantum” ex art. 28 del Regolamento e gli adempimenti contributivi per gli iscritti alla Gestione separata Inpgi che ricoprono cariche di amministratore locale.
Il contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è confermato – per l’anno 2025 – nella misura del 12% del reddito netto. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14%.
Il contributo integrativo, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo.
Con riferimento ai contributi minimi ordinari dovuti per l’anno 2025 sono così determinati:
- Reddito minimo di riferimento, € 2.508,75;
- Contributo Soggettivo (12%), € 301,05;
- Contributo Integrativo (4%), € 100,35;
- Contributo di maternità, € 25,00;
- Totale contributo minimo 2025, € 426,40.
INPS, CONTRIBUZIONE
La contribuzione del 2025 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali
INPS, Circolare 7 febbraio 2025, n. 38
L’INPS – con Circolare 7 febbraio 2025, n. 38 – ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2025.
Per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 18.555.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
- Artigiani: 24%;
- Commercianti: 24,48%,
da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni.
Il contributo per l’anno 2025 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.555 annui.
Il contributo dovuto sul reddito minimale è dunque pari ad € 4.460,64 per gli artigiani ed € 4.549,70 per i commercianti.
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 92.413.
INPS: esonero del contributo addizionale e contratti stagionali
INPS, Messaggio 7 febbraio 2025, n. 483
L’INPS – con Messaggio del 7 febbraio 2025, n. 483 – ha chiarito che il contributo addizionale NASPI e le sue maggiorazioni in caso di rinnovo dei contratti a termine, non è dovuto se il contratto è stipulato per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative: tale esonero trova, inoltre, applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.
Nella denuncia contributiva Uniemens questi lavoratori devono continuare a essere esposti con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INPS: in fase di invio le comunicazioni alle aziende con i requisiti per la riduzione del contributo per CIGO/FIS
Comunicato Stampa 11 febbraio 2025
L’INPS – con comunicato stampa dell’11 febbraio 2025 – ha informato che sono in fase di invio le comunicazioni alle aziende in possesso dei requisiti per la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2025, del contributo addizionale CIGO e del contributo ordinario FIS.
L’attribuzione automatica del codice ha richiesto una complessa attività di elaborazione dei dati riguardanti tutte le aziende potenzialmente interessate dalle novità e sarà ripetuta ciclicamente per verificare il mantenimento delle condizioni per la fruizione della riduzione.
Le aziende interessate riceveranno la comunicazione direttamente sul loro cassetto bidirezionale.
INPS: trasmissione da parte dei datori di lavoro dei dati relativi a fringe benefit e stock option
INPS, Messaggio 11 febbraio 2025, n. 509
L’INPS – con Messaggio dell’11 febbraio 2025, n. 509 – ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2024 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Al riguardo, al fine di consentire all’INPS di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2025 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2024 al personale cessato dal servizio.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: l’integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero
INPS, Circolare 7 febbraio 2025, n. 39
L’INPS – con Circolare del 7 febbraio 2025, n. 39 – ha illustrato i contenuti delle modifiche apportate dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, alle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’art. 2, D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si forniscono le relative istruzioni procedurali.
LAVORATORI STRANIERI
Attribuite dal MLPS le quote relative ai flussi 2025 per lavoro subordinato
MLPS, Nota 12 febbraio 2025, n. 1054
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 12 febbraio 2025, prot. n. 1054 – ha attribuito le quote relative ai flussi 2025 per lavoro subordinato:
- agli Ispettorati d’area metropolitana (IAM),
- agli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL),
- alle Regioni e alle Province Autonome,
tramite il sistema informativo SILEN, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI).
Al riguardo, per l’anno 2025, sulla base del fabbisogno di manodopera non comunitaria nei settori produttivi indicati dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 , il MLPS ha proceduto ad assegnare, a livello territoriale, le seguenti quote:
- lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici (art. 6, comma 3 lett. a e b,comma 4 lett. c) n. 42.835 quote;
- lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero (art. 7, co. 1, co. 2 lett. a, comma3, 4 e5): n. 38.462 quote.
APPROFONDIMENTI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI LAVORO
Le novità presenti nel CCNL delle Agenzie di Somministrazione
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