Fonte: Juranews
In tema di mobbing, la responsabilità esclusiva di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non a titolo contrattuale, essendo egli soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro. Ne consegue che la dimostrazione di tale responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani, in particolare quelle sulla ripartizione dell’onere della prova, e che la relativa azione si prescriverà nel termine di cinque anni;
• I provvedimenti di richiesta dell’amministrazione e di valutazione dell’Avvocato generale dello Stato circa l’opportunità dell’assunzione da parte della stessa Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato nei giudizi civili e penali che li interessano per cause di servizio, adottati ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1611 del 1933, non formano – neppure in controversia disciplinata dal rito del lavoro – oggetto di alcun onere di tempestiva indicazione da parte dell’Avvocatura dello Stato al momento della costituzione in giudizio né di dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legittimità ai fini dell’assunzione della rappresentanza e difesa del pubblico impiegato, sia perché un siffatto onere non è stabilito dal citato art. 44 sia perché la menzionata richiesta dell’amministrazione e l’apprezzamento da parte della citata Avvocatura dello Stato hanno carattere di meri atti interni, restando escluso che il detto apprezzamento, rientrante nella piena discrezionalità dell’Avvocatura, richieda specifica motivazione e sia sindacabile dal giudice investito della controversia.