Fringe benefit 2027: soglia a 2.000 euro per gli under 30 in Manovra

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29 Ottobre 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Il disegno di Legge di Bilancio 2027 estende ai lavoratori fino a 30 anni la soglia di esenzione dei fringe benefit da 2.000 euro, oggi riservata ai dipendenti con figli a carico: per un giovane senza figli raddoppia qundi il valore dei buoni acquisto, dei buoni carburante e dei rimborsi di bollette che l’azienda può riconoscere senza tasse né contributi, se il Parlamento confermerà la misura.

I fringe benefit e i premi di risultato sono le due voci con cui un’azienda può aumentare lo stipendio netto in busta paga con un prelievo fiscale ridotto. I primi sono beni, servizi e rimborsi esentasse entro una soglia annua; i secondi sono somme in denaro legate agli obiettivi aziendali, tassate con un’imposta sostitutiva al posto dell’IRPEF. Nel conguaglio di fine anno il datore di lavoro somma tutti i benefit erogati al dipendente e li confronta con la sua soglia: se il limite è superato anche di poco, diventa tassabile l’intero importo.

In sintesi:

  • per il 2025, il 2026 e il 2027 i fringe benefit sono esenti da IRPEF e contributi fino a 1.000 euro, 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico che lo dichiarano al datore di lavoro (art. 1, commi 390 e 391, della L. n. 207/2024) e per il 2027 il ddl di Bilancio porta a 2.000 euro la soglia esentasse per i dipendenti fino a 30 anni, anche senza figli a carico;
  • nel 2026 e nel 2027 i premi di risultato del settore privato sono tassati con un’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro (art. 1, comma 9, della L. n. 199/2025);
  • se il valore annuo dei fringe benefit supera la soglia, concorre al reddito l’intero importo (art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986);
  • dal 1° gennaio 2027 le regole sui fringe benefit si trovano nell’art. 53 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026).

Fringe benefit 2026: soglie di esenzione e tasse

Nel 2026 i fringe benefit sono esenti da IRPEF e contributi entro una soglia annua che dipende dai figli fiscalmente a carico del dipendente e dalla dichiarazione consegnata al datore di lavoro. La soglia ordinaria dell’art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986 è di 258,23 euro: per il triennio 2025-2027 la Legge di Bilancio 2025 la eleva, con un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie, dove presenti (art. 1, comma 390, della L. n. 207/2024).

Situazione del dipendente nel 2026Trattamento dei fringe benefit
Senza figli fiscalmente a caricoEsenti fino a 1.000 euro annui (art. 1, comma 390, della L. n. 207/2024)
Con figli fiscalmente a carico e dichiarazione consegnataEsenti fino a 2.000 euro annui (art. 1, commi 390 e 391, della L. n. 207/2024)
Con figli fiscalmente a carico senza dichiarazioneVale la soglia di base (art. 1, comma 391, della L. n. 207/2024)
Valore annuo oltre la soglia applicabileIRPEF e contributi sull’intero importo (art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986)
Benefit corrisposti entro il 12 gennaio 2027Si sommano a quelli del 2026 (art. 51, comma 1, del DPR n. 917/1986)

Autocertificazione fringe benefit 2.000 euro

La soglia maggiorata spetta ai dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, e si applica solo se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli (art. 1, comma 391, della L. n. 207/2024).

Un figlio è fiscalmente a carico se ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro fino a 24 anni di età (art. 12, comma 2, del DPR n. 917/1986).

Beni, servizi e rimborsi che rientrano nei fringe benefit

Nella soglia rientrano i beni e i servizi che il datore di lavoro assegna al dipendente, valutati al valore normale, e fino al 2027 anche le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche di acqua, luce e gas, per l’affitto e per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale.

Buoni acquisto, buoni carburante e voucher

Beni e servizi possono essere erogati con documenti di legittimazione cartacei o elettronici, con un valore nominale (art. 51, comma 3-bis, del DPR n. 917/1986). L’art. 6 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 li vuole nominativi, non monetizzabili né cedibili e senza integrazioni a carico del dipendente; un voucher cumulativo, come i buoni spesa multiuso o la carta di debito nominativa, può rappresentare più beni insieme.

Auto aziendali e prestiti ai dipendenti

Per alcuni benefit il valore si calcola con criteri convenzionali fissati dall’art. 51, comma 4, del TUIR: il fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo si basa sulle tabelle ACI, quello dei prestiti e mutui ai dipendenti sul 50% della differenza tra gli interessi al tasso ufficiale di riferimento e quelli applicati.

Buoni pasto fuori dalla soglia

I buoni pasto hanno un’esenzione giornaliera autonoma, fino a 4 euro se cartacei e 10 euro se elettronici (art. 51, comma 2, lettera c, del DPR n. 917/1986), e non consumano la soglia dei fringe benefit.

Premi di risultato e tassazione agevolata

Nel 2026 e nel 2027 i premi di risultato e le somme erogate come partecipazione agli utili sono tassati con l’imposta sostitutiva all’1% entro 5.000 euro (art. 1, comma 9, della L. n. 199/2025), al posto del regime ordinario del 10% su un massimo di 3.000 euro previsto dall’art. 1, comma 182, della L. n. 208/2015.

L’agevolazione riguarda i premi di ammontare variabile legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili. Vale nel settore privato per i dipendenti con reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente, salvo rinuncia scritta del lavoratore; se il sostituto d’imposta è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, il dipendente attesta per iscritto il proprio reddito (art. 1, comma 186, della L. n. 208/2015).

Per i premi di produttività convertiti in benefit su scelta del lavoratore, il comma 184 della stessa legge esclude dal reddito i beni e i servizi dell’art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, nei limiti previsti per ciascuno.

Conguaglio di fine anno: errori in busta paga e Certificazione Unica

Nel conguaglio di dicembre, che per i fringe benefit comprende anche i valori corrisposti entro il 12 gennaio, il datore di lavoro controlla:

  • il totale annuo di voucher, beni e rimborsi di utenze, affitto e mutuo, da confrontare con la soglia del singolo dipendente (art. 1, comma 390, della L. n. 207/2024);
  • la presenza della dichiarazione con il codice fiscale dei figli, senza la quale vale la soglia di base (art. 1, comma 391, della L. n. 207/2024);
  • i requisiti del premio di risultato, cioè obiettivi misurabili e reddito dell’anno precedente entro il limite (art. 1, commi 182 e 186, della L. n. 208/2015);
  • la separazione in busta paga tra benefit in natura e premi in denaro, perché un premio pagato senza i requisiti è tassato in via ordinaria.

Un dipendente senza figli a carico che ha ricevuto 900 euro di buoni acquisto e a dicembre ottiene il rimborso di bollette per 150 euro arriva a 1.050 euro: nel conguaglio diventano imponibili tutti i 1.050 euro, con IRPEF e contributi, e l’importo compare tra i redditi di lavoro dipendente della Certificazione Unica. Con un figlio a carico e la dichiarazione consegnata, lo stesso importo è esente.

Fringe benefit 2027: nuovo Testo unico e soglia a 2.000 euro per gli under 30

Dal 1° gennaio 2027 il DPR n. 917/1986 è sostituito dal nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117): la soglia ordinaria e quella maggiorata per il 2027 sono nell’art. 53, comma 4, i documenti di legittimazione nel comma 5.

Con la Manovra 2027 la soglia di 2.000 euro si estende ai lavoratori fino a 30 anni anche senza figli a carico: lo prevede il disegno di Legge di Bilancio, secondo il comunicato del Consiglio dei ministri n. 195 del 28 ottobre 2026. Nell’esempio del dipendente senza figli che arriva a 1.050 euro tra buoni acquisto e bollette, un lavoratore under 30 resterebbe esente nel 2027 invece di essere tassato sull’intero importo. Il testo del ddl dovrà precisare a quale data si verifica l’età, e la misura si applica solo dopo l’approvazione definitiva della legge.