Quando si eredita un immobile, con esso si ereditano anche i bonus edilizi di cui beneficiava il precedente proprietario. Le detrazioni si perdono, tuttavia, se l’immobile viene dato in affitto o in comodato d’uso. Il principio fissato dall’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare 28/E/2022 e risposta ad interpello nn. 549 e 282 /2022) è stato ribadito di recente anche dal MEF nel corso del questione time in commissione finanza del 29 maggio 2024.
L’interpretazione trova fondamento nel dato testuale del comma 8, art. 16-bis, del Tuir, il quale prevede che: la detrazione spettante al de cuis per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia “si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Nell’ambito del question time in esame, si è chiesto di conoscere se, nelle intenzioni del ministero dell’Economia c’è quella di aprire alla possibilità di fruizione delle rate residue dei bonus edilizi anche in caso di locazione dell’immobile da parte degli eredi (stante la crisi del mercato immobiliare in essere, infatti, rappresenterebbe una soluzione utile a permettere all’erede di recuperare la provvista necessaria per la manutenzione ordinaria dello stesso in attesa di trovare un’offerta di acquisto adeguata). Superando, per questa via, l’interpretazione “restrittiva” ormai consolidata del Fisco.
Nell’affrontare la questione il MEF premette che:
- il requisito della “detenzione materiale e diretta” previsto dalla norma, richiede l’effettiva disponibilità dell’immobile in capo all’erede,
- a prescindere che l’immobile oggetto degli interventi agevolati sia adibito ad abitazione principale da parte dell’erede;
Inoltre, viene specificato che:
- “se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali” (C.M. 5/E/2003 , paragrafo 2);
- “se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre”;
- “se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità”;
- “se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene”.
In definitiva, pertanto, resta fermo che la fruizione dei benefici fiscali è subordinata alla detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi agevolati che deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Con la conseguenza che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.
Fonte: MySolution