Fonte: MySolution
Confermato il bonus mobili ed elettrodomestici, anche per l’anno 2025: lo sconto sarà del 50%, con un tetto di spesa da 5.000 euro.
Il bonus mobili ha ad oggetto:
- acquisto di mobili
- e di grandi elettrodomestici
- destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (bonus mobili).
In particolare, la detrazione è riconosciuta detrazione per le spese documentate sostenute per l’acquisto di:
- mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni,
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica,
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.
Bonus | Detrazione | Plafond | Rif. normativo |
Bonus mobili | 50% | 10.000 per il 2022 8.000 per l’anno 2023 5.000 per il 2024 | Art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 |
Documentazione da controllare e conservare per i dichiarativi – Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.6). Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.4).
Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.