6 Maggio 2026, di Barbara Weisz – PMI.it
Tra le misure del decreto Primo Maggio (DL 62/2026, in vigore il 1° maggio), figura un incentivo specifico per chi trasforma un contratto a termine in rapporto stabile: un esonero contributivo al 100%, fino a 500 euro mensili per 24 mesi, riservato alle stabilizzazioni di figure under 35 non dirigenziali. La misura si distingue dal bonus per le nuove assunzioni di giovani introdotto dallo stesso provvedimento perché ha finestre temporali proprie e requisiti diversi ma — come tutte le agevolazioni del pacchetto — prevede il vincolo del salario giusto come condizione di accesso.
Incentivo stabilizzazioni: importo e durata esonero
L’esonero contributivo copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro — esclusi i premi INAIL — con un tetto mensile di 500 euro e una durata massima di 24 mesi. La trasformazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Non sono ammesse le trasformazioni di contratti dirigenziali.
La misura è operativa sotto condizione: la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’INPS monitora il rispetto del limite di spesa autorizzato e, al suo raggiungimento, anche in via prospettica, sospende l’accoglimento delle nuove comunicazioni di accesso al beneficio.
Requisiti del lavoratore e del contratto
L’incentivo alla stabilizzazione si applica a una platea definita con precisione. Sul versante del lavoratore devono ricorrere due condizioni cumulative:
- il lavoratore non deve aver ancora compiuto 35 anni alla data della trasformazione;
- non deve mai aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in precedenza.
Il contratto originario a tempo determinato deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi. La trasformazione deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto al rapporto a termine: un’interruzione del rapporto prima della trasformazione esclude l’accesso all’incentivo. Non sono ammessi i contratti di lavoro domestico né quelli di apprendistato.
La trasformazione deve inoltre generare un incremento occupazionale netto: il numero di dipendenti dopo la stabilizzazione deve risultare superiore alla media dei 12 mesi precedenti. Per i lavoratori a tempo parziale il calcolo è ponderato in base alle ore pattuite rispetto all’orario normale a tempo pieno. L’incremento è calcolato al netto delle eventuali diminuzioni di organico in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto.
Imprese escluse e motivi di revoca
L’esonero non spetta alle imprese che nei sei mesi precedenti la trasformazione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/1991, nella medesima unità produttiva. Sono esclusi da questo vincolo i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Il beneficio è soggetto a revoca se, nei sei mesi successivi alla trasformazione, il datore di lavoro procede a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero oppure di un collega con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. In caso di revoca, il datore è tenuto alla restituzione del beneficio già fruito.
Salario giusto come condizione trasversale
Il DL 62/2026 introduce il salario giusto come requisito di accesso a tutti gli incentivi del pacchetto. L’impresa deve applicare il trattamento economico complessivo — non il solo minimo tabellare, ma anche indennità ed elementi accessori — previsto da un contratto collettivo nazionale firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore. Le aziende che applicano contratti collettivi con retribuzioni inferiori a questo parametro sono escluse dall’intero pacchetto di agevolazioni contributive previste dal decreto.
Cumulabilità e compatibilità con altri bonus
L’incentivo alla stabilizzazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente: sul medesimo rapporto di lavoro non possono coesistere più sgravi contributivi.
La misura è invece compatibile — senza alcuna riduzione — con la maggiorazione del costo in deduzione per le imprese che effettuano nuove assunzioni, introdotta dai commi 399 e 400 della legge 207/2024 e previsto fino al 2027. Le due misure operano su piani distinti — contributivo la prima, fiscale la seconda — e possono essere applicate in parallelo sullo stesso rapporto di lavoro.
Quando si potrà richiedere il bonus
La misura non è ancora operativa: la sua efficacia è sospesa fino all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Non sono stati fissati termini per la decisione della CE né date di apertura della procedura di domanda INPS.
Per i bonus analoghi approvati con il DL Coesione del 2024, l’iter autorizzativo si era concluso in circa sette mesi dall’approvazione del decreto. Se l’autorizzazione non arriverà entro il 31 dicembre 2026, la finestra per le trasformazioni si chiude senza che l’incentivo possa essere fruito.
Le istruzioni — comprese le modalità di domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS — saranno pubblicate con circolare ad hoc solo dopo la decisione della Commissione. L’INPS monitora il rispetto del limite di spesa e, al suo raggiungimento anche in via prospettica, sospende l’accoglimento delle nuove comunicazioni.
Il quadro completo dei requisiti
In tabella, il riepilogo delle condizioni necessarie per accedere all’incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine dei giovani introdotto dall’articolo 4 del DL 62/2026:
| Incentivo alla stabilizzazione contratti a termine — art. 4, DL 62/2026 | |
|---|---|
| In cosa consiste l’agevolazione | Esonero contributivo al 100% dei contributi datoriali (esclusi premi INAIL), fino a 500 euro mensili per 24 mesi |
| Requisiti del contratto a termine | Instaurato entro il 30 aprile 2026; durata massima 12 mesi; non cessato prima della trasformazione (senza soluzione di continuità) |
| Requisiti del contratto a tempo indeterminato | Trasformazione tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026; esclusi contratti dirigenziali, lavoro domestico e apprendistato |
| Requisiti del lavoratore | Under 35, mai assunto in precedenza a tempo indeterminato |
| Requisiti dell’impresa | Incremento occupazionale netto (ponderato per part-time, al netto di riduzioni in società collegate); no licenziamenti per GMO o collettivi nei sei mesi precedenti; divieto di licenziamento per GMO nei sei mesi successivi del lavoratore agevolato o di colleghi con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva; applicazione del salario giusto |
| Cumulabilità | Non cumulabile con altri sgravi contributivi; compatibile con la maggiorazione fiscale ex commi 399-400 legge 207/2024 |
| Operatività | Subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 108, par. 3, TFUE) |