Dichiarazione integrativa non sempre necessaria per archiviare gli avvisi bonari

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Fonte: MySolution

Dopo che il contribuente ha ricevuto un avviso bonario, l’Ufficio richiede spesso, per l’archiviazione della pratica, la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tuttavia, se il mancato riconoscimento del versamento fatto deriva da un errore dichiarativo, a fronte dell’esibizione dell’F24, la pratica va subito archiviata. L’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni fisse per dichiarazione inesatta (art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997) o invitare il contribuente a ravvedere questa violazione, ma l’avviso bonario va annullato senza necessità di presentazione della dichiarazione integrativa.

La necessità di presentarla, in realtà, si ha nei soli due casi in cui si debba:

  • correggere errori commessi a proprio svantaggio (mancata indicazione di un onere deducibile, una detrazione di imposta o un componente negativo di reddito) in modo da far emergere l’eccedenza a credito;
  • correggere un errore che ha determinato una minore imposta dovuta (quando si usa il ravvedimento operoso, che non si perfeziona se non si rimuove la violazione).

Ad esempio un contribuente che liquida l’IVA trimestralmente per opzione e che versa l’IVA trimestralmente oltre al saldo secondo i termini di legge. Se viene compilato erroneamente il quadro VP della dichiarazione o se ci sono errori nelle LIPE per effetto dei quali risulta erroneamente un trimestrale per natura, il sistema telematico delle Entrate può rilevare un tardivo se non un omesso versamento. Lo stesso può accadere se è stato compilato erroneamente il rigo VL30 della dichiarazione IVA. Ove venga recapitato un avviso bonario in cui si fa presente l’omesso versamento del saldo IVA, il tutto dovrebbe risolversi esibendo l’F24 del versamento.

Se l’errore è un codice tributo errato nell’F24 la pratica viene archiviata mediante Civis, ma se l’errore deriva a monte dalla dichiarazione IVA la pratica non viene archiviata o meglio viene archiviata solo se il contribuente invia una dichiarazione integrativa correggendo l’errore e se l’integrativa viene inviata in tempo. Per definire ci sono 30 giorni ex D.Lgs. n. 462/1997 e, se l’integrativa arriva dopo i 30 giorni ma “troppo tardi”, potrebbe essere ormai formato il ruolo e tutto si complica. Il call center dell’Agenzia delle entrate fa presente di ”non potere fare più nulla”. In caso di avvenuto pagamento, tuttavia, non c’è nulla da definire.

Sempre possibile l’istanza di sgravio ma, se viene notificata la cartella di pagamento o il contribuente riesce a fare annullare il carico attivando la procedura di sospensione/annullamento ex legge n. 228/2012  o se l’annullamento non arriva in tempo utile o non arriva, si deve ricorrere alla Corte tributaria.

Sarà l’ufficio legale, visionato il ricorso, a disporre lo sgravio per cessata materia del contenere a spese compensate.