Ferie aziendali, il CCNL cambia i giorni maturati ogni mese

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4 Novembre 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Le ferie maturate ogni mese dipendono dal contratto collettivo e dalla distribuzione dell’orario di lavoro. La legge garantisce almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno, mentre il numero delle giornate da conteggiare cambia tra settimane lavorative di cinque o sei giorni e sistemi convenzionali previsti dai CCNL. Per calcolare il rateo mensile e verificare il saldo in busta paga occorre quindi conoscere il monte ferie contrattuale, espresso in giorni oppure in ore.

In sintesi:

  • l’articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 garantisce almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno, equivalenti a 20 giornate lavorative su cinque giorni settimanali oppure 24 su sei;
  • con 26 giornate annue di ferie contrattuali il rateo è di 2,17 giorni al mese, calcolato dividendo il monte annuale per 12;
  • con 40 ore settimanali e quattro settimane annue di ferie, il monte minimo equivale a 160 ore, corrispondenti a 13,33 ore mensili;
  • l’articolo 34, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, riconosce la maturazione delle ferie anche durante il congedo parentale.

Quante ferie si maturano al mese: formula full-time

Per sapere quante ferie si maturano in un mese si divide il numero di giornate annue riconosciute dal contratto collettivo per 12. Il risultato rappresenta il rateo ordinario di un mese interamente utile alla maturazione, salvo condizioni particolari previste dal CCNL.

Il calcolo dipende dal monte ferie annuale e dall’unità di misura utilizzata. Se il contratto prevede 26 giornate all’anno, il rateo è di 2,17 giorni mensili; con 28 giornate il risultato è di 2,33 giorni. Questi valori derivano dalle quantità contrattuali e non possono essere attribuiti automaticamente a tutti i dipendenti a tempo pieno.

L’orario di 40 ore settimanali non determina da solo il numero delle giornate di ferie. Le quattro settimane minime riconosciute dall’articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 equivalgono a 20 giornate lavorative con una settimana di cinque giorni e a 24 con una settimana di sei giorni. I contratti collettivi possono riconoscere periodi più lunghi.

Per le assunzioni e le cessazioni durante l’anno, il rateo mensile è calcolato secondo le disposizioni contrattuali. Numerosi CCNL considerano mese intero una frazione superiore a 15 giorni; altri utilizzano una soglia non inferiore a 15 giorni. Il criterio applicabile va quindi verificato nel contratto e non deriva da una regola universale valida per tutti i rapporti.

Calcolo ferie su cinque e sei giorni lavorativi

Il calcolo dei giorni di ferie maturati al mese varia in base alla distribuzione settimanale dell’orario e al monte annuale riconosciuto dal CCNL. La tabella riporta diverse ipotesi di maturazione e permette di confrontare direttamente i ratei mensili.

Settimana
di riferimento
Ferie
annue
Giorni
maturati al mese
5 giorni20 giorni1,67
5 giorni22 giorni1,83
5 giorni24 giorni2,00
5 giorni25 giorni2,08
5 giorni26 giorni2,17
6 giorni24 giorni2,00
6 giorni26 giorni2,17
6 giorni28 giorni2,33
6 giorni30 giorni2,50
6 giorni32 giorni2,67

La tabella è un’elaborazione aritmetica ottenuta dividendo per 12 i diversi montanti annui. I valori sono arrotondati a due decimali e rappresentano ipotesi di calcolo, senza attribuire automaticamente ogni quantità a un settore. Per determinare il saldo effettivo occorre utilizzare il monte ferie previsto dal contratto e le relative regole di arrotondamento.

Una particolarità riguarda i CCNL che adottano una settimana convenzionale di sei giorni. Il dipendente può lavorare effettivamente dal lunedì al venerdì e accumulare comunque ferie secondo un monte espresso su sei giornate. In questo caso il contatore e la detrazione delle ferie devono utilizzare criteri coerenti.

Nel CCNL Commercio, per esempio, il monte ordinario è di 26 giornate annue calcolate su una settimana convenzionale di sei giorni. Con una distribuzione dell’orario su cinque giorni, la fruizione di una giornata lavorativa può comportare la detrazione di 1,2 giornate convenzionali. Una settimana completa di ferie comporta così la detrazione di sei giornate dal contatore contrattuale.

Quante ore di ferie si maturano al mese

Le ore di ferie maturate al mese si calcolano dividendo per 12 il monte annuo espresso in ore, secondo la disciplina contrattuale. Per una prestazione ordinaria di 40 ore settimanali e quattro settimane di ferie, il rateo corrisponde a circa 13 ore e 20 minuti al mese.

Con una settimana distribuita su cinque giorni, ogni giornata di ferie equivale normalmente a otto ore per il lavoratore che svolge un orario uniforme. Una giornata di ferie con orario distribuito diversamente può avere una durata differente. Se le giornate lavorative hanno orari variabili, il calcolo deve considerare la programmazione individuale e il sistema di contabilizzazione adottato.

Quando il CCNL riconosce ferie aggiuntive, le ore maturate mensilmente aumentano. Per esempio, se un contratto riconosce 25 giornate annue da otto ore, il monte è di 200 ore e il rateo mensile è di circa 16 ore e 40 minuti.

La conversione dei giorni in ore richiede attenzione nei contratti che utilizzano la settimana convenzionale di sei giorni. In questi casi il valore di una giornata ai fini del contatore può differire dalla durata della giornata effettivamente lavorata.

Calcolo ferie per i lavoratori part-time

Le ferie dei lavoratori part-time sono riconosciute secondo il principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La maturazione e il conteggio dipendono dalla distribuzione della prestazione lavorativa, dal monte contrattuale e dall’unità di misura adottata.

Part-time orizzontale

Nel part-time orizzontale, con un orario quotidiano ridotto distribuito su tutte le giornate lavorative previste dal full-time, il numero delle giornate di ferie è normalmente identico a quello del dipendente a tempo pieno comparabile. La durata in ore di ciascuna giornata e la relativa retribuzione sono invece commisurate all’orario ridotto.

Un lavoratore che presta servizio quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì, con un contratto che riconosce quattro settimane annue di ferie, dispone di 20 giornate lavorative di riposo. Il monte corrisponde a 80 ore annue, cioè circa 6 ore e 40 minuti mensili. La durata complessiva del riposo è pari a quella garantita al dipendente a tempo pieno, espressa nelle settimane lavorative applicabili.

Part-time verticale

Nel part-time verticale l’attività è concentrata in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Quando la prestazione è distribuita stabilmente su un numero inferiore di giornate settimanali, il monte delle giornate di ferie può essere riproporzionato in base ai giorni effettivamente lavorati, secondo le regole contrattuali.

La formula applicabile a una distribuzione settimanale costante, quando il CCNL contabilizza le ferie in giornate effettive, è la seguente:

Giorni annui di ferie del full-time × giorni settimanali del part-time ÷ giorni settimanali del full-time.

Un lavoratore impiegato tre giorni alla settimana, rispetto a un full-time di cinque giorni, con un monte di 20 giornate annue, matura 12 giornate di ferie all’anno. Il rateo mensile corrisponde a una giornata. Le 12 giornate coprono quattro settimane di riposo dal lavoro programmato.

Quando il dipendente lavora solo in alcuni mesi dell’anno, il calcolo richiede di considerare l’intera distribuzione annuale della prestazione e le disposizioni del CCNL. La sola percentuale di part-time può risultare insufficiente per determinare il numero delle giornate di assenza.

Part-time misto

Nel part-time misto, che combina una riduzione delle giornate lavorative e dell’orario quotidiano, la maturazione deve considerare entrambe le componenti. Il monte delle ferie può essere espresso in giornate riproporzionate oppure in ore, secondo il sistema previsto dal contratto.

Per esempio, un dipendente che lavora tre giorni alla settimana per quattro ore al giorno, con quattro settimane annue di ferie, dispone di 12 giornate di riposo da quattro ore. Il monte corrisponde a 48 ore annue, equivalenti a quattro ore mensili, ipotizzando una distribuzione dell’orario costante per tutto l’anno.

Gli arrotondamenti delle frazioni di giornata o di ora devono rispettare le disposizioni contrattuali e il sistema di contabilizzazione applicato. Non esiste un arrotondamento per eccesso automaticamente valido per tutti i CCNL.

Maturazione ferie e assenze che si conteggiano

Le ferie maturano durante numerosi periodi di assenza dal lavoro, in base alla legge e alle condizioni contrattuali. La maturazione prosegue normalmente durante la malattia nei limiti tutelati, il congedo obbligatorio di maternità e paternità, il congedo matrimoniale e diversi permessi retribuiti equiparati al servizio.

La disciplina del congedo parentale è stata modificata dall’articolo 2 del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105. L’articolo 34, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano una riduzione delle ferie, dei riposi e delle mensilità aggiuntive, secondo le condizioni previste dalla disposizione.

Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale, la maturazione va valutata tenendo conto del periodo tutelato e delle disposizioni collettive. Durante i permessi retribuiti per donazione di sangue, attività ai seggi elettorali e altre assenze legalmente equiparate al servizio continuano ad applicarsi le specifiche tutele previste.

I congedi per malattia del figlio seguono una disciplina differente dal congedo parentale. L’articolo 48 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 esclude ordinariamente tali periodi dagli effetti sulla maturazione delle ferie, fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste dal contratto applicato. Il ricovero ospedaliero del figlio può incidere sull’interruzione delle ferie già in godimento, secondo l’articolo 47 dello stesso decreto.

Lo sciopero e le assenze non retribuite che non sono equiparate al servizio possono incidere sulla maturazione secondo le regole applicabili. Il congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 segue una disciplina specifica che esclude la maturazione delle ferie durante il periodo di congedo.

Durante la cassa integrazione a zero ore la maturazione ordinaria delle ferie è generalmente sospesa, salvo condizioni contrattuali di miglior favore. Nei periodi di riduzione parziale dell’attività lavorativa occorre invece valutare la disciplina applicabile, distinguendo la maturazione dei ratei dalla possibilità di fruire delle ferie durante la riduzione dell’orario.

Quante ferie spettano per ogni CCNL

Il numero delle ferie annue previste dai CCNL cambia in base al settore, all’anzianità di servizio e alla distribuzione dell’orario di lavoro. La tabella riporta le quantità contrattuali per le principali categorie, distinguendo i contratti che utilizzano giornate effettive da quelli che adottano settimane convenzionali.

CCNL e ferie annueCondizioni e criteri di calcolo
Commercio / Terziario
26 giorni
Settimana convenzionale di 6 giorni. Approfondimento sul calcolo delle ferie nel CCNL Commercio.
Metalmeccanici Industria
4–5 settimane
4 settimane fino a 10 anni di anzianità, un giorno aggiuntivo oltre 10 anni e 5 settimane oltre 18 anni. Equivalenza in giorni secondo la settimana di lavoro. Approfondimento sulle ferie nel CCNL Metalmeccanici.
Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo FIPE
26 giorni
Settimana convenzionale di 6 giorni, indipendentemente dalla distribuzione effettiva dell’orario.
Edilizia
4 settimane
Per gli operai a 40 ore settimanali equivalgono a 160 ore annue; il conteggio delle giornate dipende dalla distribuzione dell’orario.
Trasporti, Logistica e Spedizioni
22 o 26 giorni
22 giorni ordinari; 26 per il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni.
Studi Professionali
22 o 26 giorni
22 giorni con settimana di 5 giorni, 26 con settimana di 6 giorni.
Bancari ABI
20–26 giorni
La quantità dipende dall’inquadramento e dall’anzianità; per i quadri direttivi il monte ordinario è di 26 giorni.
Scuola statale
30–32 giorni
30 giorni fino a 3 anni di servizio e 32 successivamente; il calendario e la fruizione seguono le regole del comparto Istruzione e Ricerca.
Scuole private ANINSEI
30 giorni
Settimana convenzionale di 6 giorni, secondo l’articolo 39 del CCNL 2024–2027.
Assicurazioni ANIA
20–25 giorni su 5 giorni; 24–30 su 6
La quantità dipende dall’anzianità e dall’inquadramento; sono previste condizioni specifiche per quadri e altri livelli.
Funzioni Locali PA
26–28 giorni su 5 giorni; 30–32 su 6
Fino al 31 dicembre 2026 spettano 26 o 30 giorni ai neoassunti, che diventano 28 o 32 dopo tre anni di servizio (articolo 28, CCNL 23 febbraio 2026). Dal 1° gennaio 2027 spettano 28 o 32 giorni anche ai neoassunti (articolo 30, CCNL 28 ottobre 2026).
Sanità pubblica
26–28 giorni su 5 giorni; 30–32 su 6
Per i neoassunti nella PA 26 o 30 giorni nei primi 3 anni; successivamente 28 o 32 giorni, secondo l’articolo 35 del CCNL comparto Sanità 2022–2024.
Elettrici
20–24 giorni su 5 giorni
Dal 2025 spettano 20 giorni fino a 3 anni di anzianità e un giorno aggiuntivo per ogni anno successivo, fino a 24. Per la settimana su 6 giorni si applicano le equivalenze contrattuali.
Farmacie private
26 giorni
Monte annuale previsto dal CCNL Farmacie Private; festività e riposi seguono il relativo calendario contrattuale.
Artigianato
Secondo il CCNL di settore
I contratti dell’artigianato comprendono settori con discipline differenti; occorre identificare il CCNL effettivamente applicato.
Operai agricoli
26 giorni
Quantità prevista per i rapporti a tempo indeterminato; i rapporti a termine seguono la disciplina contrattuale specifica.
Ferrovieri
20–29 giorni
Fino a 8 anni di anzianità, 20 giorni su 5 o 24 su 6; oltre 8 anni, 25 giorni su 5 o 29 su 6.
Cooperative Sociali
26 giorni
Settimana convenzionale di 6 giorni. Il periodo di ferie consecutive o collettive non supera di norma 3 settimane, salvo intese aziendali.
Cooperative Socio-Sanitarie
Secondo il CCNL applicato
Se il rapporto è regolato dal CCNL Cooperative Sociali si applicano i relativi 26 giorni convenzionali; altri contratti richiedono una verifica autonoma.
Gas-Acqua
22 o 26 giorni
22 giorni con settimana di 5 giorni, 26 con settimana di 6 giorni, secondo l’articolo 28 del CCNL dell’8 maggio 2025.

Le quantità indicate fanno riferimento alle discipline contrattuali di settore e alle condizioni riportate in tabella. Accordi aziendali, anzianità, inquadramento e particolari articolazioni dell’orario possono determinare trattamenti differenti o di miglior favore.

Per il calcolo del rateo, il monte annuale deve essere diviso per 12 mantenendo la stessa unità di misura contrattuale. Un dipendente cui spettano 22 giornate annuali accumula circa 1,83 giorni per ogni mese utile; con 30 giornate il rateo sale a 2,50 giorni.

Ferie maturate, godute e residue in busta paga

La busta paga permette di verificare il saldo delle ferie confrontando il monte maturato con le giornate o le ore già utilizzate. I cedolini riportano generalmente i contatori delle ferie maturate, godute e residue, talvolta separando i saldi degli anni precedenti. Il controllo deve considerare l’unità di misura delle ferie. Un cedolino può riportare il saldo in giornate, in ore oppure attraverso valori convenzionali derivati dal CCNL. Per questa ragione un saldo espresso in giorni può differire dal numero delle giornate effettive di assenza ancora disponibili.

Il saldo delle ferie residue si ottiene sommando le ferie maturate e non godute degli anni precedenti a quelle maturate nell’anno corrente e sottraendo le ferie già utilizzate. Eventuali rettifiche, anticipazioni o arrotondamenti vanno valutati secondo le regole applicate al rapporto di lavoro.

Per esempio, con un monte annuo di 26 giornate convenzionali, un dipendente che abbia maturato sei ratei mensili dispone di 13 giornate maturate. Se nello stesso periodo ha utilizzato sei giornate convenzionali, il saldo è di sette giornate, oltre alle eventuali ferie residue degli anni precedenti.

Il contatore dei permessi ROL e PAR è separato da quello delle ferie. Per confrontare le quantità mensili previste nei diversi settori è disponibile il calcolo delle ore di permesso mensili per CCNL.

Diritto e monetizzazione ferie

Il diritto alle ferie retribuite è riconosciuto dall’articolo 36, terzo comma, della Costituzione e dall’articolo 2109 del Codice civile. Durante il riposo, il lavoratore ha diritto a una remunerazione comparabile a quella ordinaria, secondo le disposizioni applicabili. Eventuali differenze nello stipendio durante le ferie dipendono dalla natura delle componenti retributive e non devono disincentivare la fruizione del riposo. L’articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 disciplina il periodo minimo annuale e la sua fruizione, come riepilogato dal Ministero del Lavoro nella scheda sulle ferie annuali.

Le quattro settimane minime devono essere effettivamente fruite dal dipendente e, durante il rapporto di lavoro, non possono essere sostituite ordinariamente da un’indennità economica. La legge ammette la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005 chiarisce inoltre il trattamento dei contratti a tempo determinato di durata inferiore a un anno.

Le ferie aggiuntive riconosciute dal CCNL, eccedenti il minimo legale, possono seguire regole differenti, anche in materia di monetizzazione. Occorre verificare le disposizioni contrattuali e, per il pubblico impiego, gli specifici limiti di legge.

Godimento e piano ferie

Le ferie annuali devono essere fruite per almeno due settimane nell’anno di maturazione, consecutive se il dipendente lo richiede, e per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno. L’articolo 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 fa salve le previsioni consentite dalla contrattazione collettiva e le discipline speciali applicabili.

Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2109 del Codice civile, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del dipendente. La programmazione deve essere comunicata preventivamente e può essere disciplinata da accordi aziendali e contratti collettivi.

In caso di ferie collettive, il datore può programmare la chiusura aziendale nel rispetto dei diritti dei dipendenti e delle disposizioni contrattuali. Il piano ferie estivo viene spesso predisposto nei mesi precedenti la stagione delle vacanze, secondo le procedure adottate dall’impresa. Non esiste un obbligo generale di presentarlo a marzo né un periodo estivo uniforme nel quale collocare necessariamente le ferie.

Il richiamo dalle ferie può essere previsto per esigenze aziendali eccezionali, secondo le condizioni stabilite dal CCNL. Il trattamento delle spese di viaggio, delle eventuali spese sostenute e delle giornate non utilizzate dipende dalle regole applicabili. Il periodo di riposo non fruito deve essere recuperato.

La malattia insorta durante le ferie può sospenderne il decorso quando è incompatibile con la finalità di riposo e recupero delle energie psicofisiche. La Circolare INPS n. 109 del 17 maggio 1999 chiarisce che l’effetto sospensivo si produce, ai fini previdenziali, dalla comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro, ferma la necessità della documentazione prevista e della valutazione delle condizioni effettive.

Ferie non godute: scadenze e sanzioni

Le ferie non godute devono essere fruite entro i termini previsti dalla legge e dal contratto applicabile. Il superamento delle scadenze comporta obblighi per il datore di lavoro e non determina automaticamente la cancellazione del diritto del dipendente. La disciplina dell’eventuale perdita del diritto deve tenere conto anche dell’effettiva possibilità concessa al lavoratore di utilizzare le ferie.

Per le quattro settimane minime, il termine ordinario di fruizione delle ultime due settimane è di 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Il superamento del termine può determinare l’obbligo di assoggettare a contribuzione INPS il compenso corrispondente alle ferie maturate e non godute, secondo le regole previdenziali.

Il Messaggio INPS n. 18850 del 3 luglio 2006 chiarisce che, quando intervengono cause legali di sospensione del rapporto di lavoro, come malattia o maternità, il termine per l’adempimento contributivo può essere sospeso per una durata corrispondente all’impedimento. La valutazione deve quindi considerare anche le cause che hanno impedito la fruizione delle ferie.

La mancata concessione delle ferie minime obbligatorie espone il datore alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 18-bis, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nella disciplina modificata dall’articolo 7 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e con le maggiorazioni introdotte dall’articolo 1, comma 445, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Gli importi ordinari sono articolati secondo la gravità della violazione:

  • da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore interessato dalla violazione ordinaria;
  • da 480 a 1.800 euro se la violazione riguarda più di cinque lavoratori oppure si è verificata in almeno due annualità;
  • da 960 a 5.400 euro se riguarda più di dieci lavoratori oppure si è verificata in almeno quattro annualità.

La monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto segue l’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003 e i principi applicabili alla liquidazione dell’indennità sostitutiva. Il lavoratore conserva la tutela economica delle ferie maturate secondo le condizioni previste, anche in caso di dimissioni con ferie residue.

Il diritto all’indennità per ferie non godute alla fine del rapporto è approfondito anche nella disciplina sul pagamento delle ferie non utilizzate alla cessazione del lavoro. Per le giornate eccedenti il minimo legale, eventuali possibilità di liquidazione durante il rapporto dipendono dalle disposizioni applicabili.