Bonus dipendenti anche per NASpI e cassa integrazione, esclusi i redditi assimilati

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7 Maggio 2026, di Barbara Weisz – PMI.it

Il bonus dipendenti in busta paga non spetta per i redditi assimilati al lavoro subordinato mentre le indennità sostitutive della retribuzione (come cassa integrazione, NASpI, maternità e malattia) possono dare diritto alla somma esentasse e alla detrazione aggiuntiva (l’ex taglio del cuneo fiscale). Lo chiariscono le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2026.

Redditi assimilati esclusi dal bonus dipendenti

Il chiarimento parte dalla formulazione della Legge di Bilancio 2025, che collega le agevolazioni ai soli redditi di lavoro dipendente previsti dall’articolo 49 del TUIR. Il richiamo normativo lascia fuori i redditi assimilati, disciplinati dall’articolo 50 del TUIR, oltre alle pensioni. L’assimilazione del trattamento fiscale non è dunque sufficiente per accedere al bonus dipendenti. Sono esclusi dall’agevolazione anche i seguenti redditi:

  • i compensi dei soci di cooperative quando rientrano tra i redditi assimilati;
  • le borse di studio e gli assegni di ricerca qualificati ai sensi dell’articolo 50 del TUIR;
  • i compensi di amministratori, sindaci e collaboratori trattati fiscalmente come redditi assimilati;
  • le somme percepite per lavori socialmente utili quando sono classificate nella stessa categoria fiscale.

CIG e NASpI tra i redditi sostitutivi ammessi

La regola cambia per i redditi sostitutivi. In base all’articolo 6, comma 2, del TUIR, le somme percepite in sostituzione di altri redditi assumono la stessa natura fiscale dei redditi che rimpiazzano. Se l’indennità sostituisce un reddito da lavoro dipendente può rilevare per il bonus o per la detrazione. Rientrano in questo perimetro le indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, le indennità di maternità e quelle di malattia.

Somma esentasse fino a 20mila euro

Per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro, la Manovra 2025 (con taglio del cuneo fiscale confermato nel 2026) prevede una somma che non concorre alla formazione del reddito. L’importo viene determinato applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente, con aliquote diverse in base alla fascia reddituale. La somma esente è calcolata con queste percentuali:

  • il 7,1% spetta quando il reddito di lavoro dipendente non supera 8.500 euro;
  • il 5,3% spetta quando il reddito di lavoro dipendente supera 8.500 euro e arriva fino a 15.000 euro;
  • il 4,8% spetta quando il reddito di lavoro dipendente supera 15.000 euro, nel limite del reddito complessivo di 20.000 euro.

Detrazione aggiuntiva fino a 40mila euro

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, il beneficio assume la forma di una detrazione aggiuntiva dall’imposta lorda. Tra 20.000 e 32.000 euro la detrazione è pari a 1.000 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Oltre i 32.000 euro, il meccanismo di decalage IRPEF riduce progressivamente la detrazione fino all’azzeramento a 40.000 euro. Il calcolo si effettua moltiplicando 1.000 euro per il rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro.

CU INPS da ricontrollare per CIG e NASpI

Il chiarimento sui redditi sostitutivi si collega anche alle certificazioni rilasciate dall’INPS per le prestazioni a sostegno del reddito. Chi ha percepito NASpI, cassa integrazione o assegni di integrazione salariale deve verificare che la Certificazione Unica INPS sia aggiornata e riporti correttamente i dati utili al riconoscimento del beneficio.

Un’errata classificazione delle somme può precludere il bonus spettante. Se la somma esente o la detrazione non sono state riconosciute dal sostituto d’imposta, il recupero può comunque passare dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti previsti dalla disciplina.