Reintegrazione nei termini per il mantenimento del brevetto

CONDIVIDI SUI SOCIAL

Fonte: Juranews

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1656 del 23 gennaio 2025

In tema di proprietà industriale, l’art. 193 d.lgs. n. 30 del 2005 contempla una procedura di reintegrazione nei termini per il versamento del c.d. “diritto” (o tributo) finalizzato al mantenimento del brevetto; detta procedura – che consente di sanare gli effetti giuridici negativi derivanti dal mancato rispetto, nei confronti dell’UIBM o della Commissione ricorsi, di un termine la cui inosservanza comporta la perdita del diritto o di una facoltà di ricorso – presuppone la prova, da parte dell’istante, di avere impiegato la diligenza richiesta dalle circostanze in relazione al caso specifico (Cass., n. 7496/19).

È stato altresì rilevato che fini della reintegrazione nei diritti di brevetto disciplinata dall’art. 193, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la nozione di “diligenza richiesta dalle circostanze” – quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi – va posta in relazione con il quadro reale nel quale l’attività da compiersi si colloca, in modo da poter valutare se un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell’attività ha omesso di svolgere (Cass., n. 13889/2015).