Fonte: Juranews
– L’assicuratore della r.c.a. è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all’art. 148 cod. ass.
– La mora dell’assicuratore non è esclusa dalla pendenza di un giudizio a carico dell’assicurato, in quanto nella sua veste di imprenditore professionale l’assicuratore ha l’obbligo di attivarsi, con la diligenza rafforzata di cui all’art. 1176, comma secondo, c.c., per accertare autonomamente la fondatezza della pretesa del danneggiato.
– Tiene una condotta colposa l’assicuratore della r.c.a. che ritardi il pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, motivando il rifiuto con argomenti contrastanti con princìpi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità.