Fonte: MySolution
È stata pubblicata nella G.U. del 7 novembre la Legge n. 162/2024 che rende operativa la riforma sulle start up e PMI innovative, con una significativa rimodulazione degli incentivi fiscali.
Come noto, ex art. 29 D.L. n. 179/2012, in caso di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative viene riconosciuta:
- per le persone fisiche: una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
- per le persone giuridiche, una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
In alternativa, il successivo art. 29-bis riconosce una detrazione dall’IRPEF lorda del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative.
Tra le principali novità della novella norma si prevede che per le somme investite in PMI e start-up innovative si prevede che:
- se la detrazione del 50% di cui all’art. 29-bis è di ammontare superiore all’imposta lorda,
- per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta.
I beneficiari potranno utilizzare tale credito direttamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione tramite modello F24 nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.
Per effetto delle modifiche normative, l’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di start-up innovative (art. 14 D.L. n. 73/2021) non viene più applicata agli investimenti effettuati in regime de minimis, di cui al regolamento n. 1407/2013/UE.
Ancora, si prevede l’esenzione per i proventi (ex art. 44, comma 1, lettera g, del TUIR) derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a OICR, residenti in Italia, o in uno Stato UE o SEE, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese innovative.
Sotto il profilo temporale le novità riguardano gli investimenti:
- effettuati dal periodo di imposta 2024;
- a condizione che le quote o azioni degli OICR siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.
Per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, poi, si introducono nuove disposizioni per il Patrimonio Destinato, il Fondo previsto dal Decreto “Rilancio” in risposta alla crisi pandemica per sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo del Paese.
In merito, viene prevista la possibilità che il Patrimonio Destinato effettui interventi:
- tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
- di nuova costituzione e istituiti in Italia,
- gestiti da società per la gestione del risparmio, o da gestori autorizzati,
- la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.